Altre Agevolazioni

Altre Agevolazioni

Assunzione a tempo determinato per sostituzione di lavoratrice in astensione obbligatoria o facoltativa per maternità

DATORE DI LAVORO
Aziende con meno di 20 dipendenti.
CONTRATTO
Contratto a tempo determinato (anche con contratto di lavoro temporaneo) in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità/paternità, in congedo parentale e in congedo per malattia del figlio, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo.
INCENTIVI
Benefici contributivi
Sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi assicurativi INAIL, per un massimo di 12 mesi.
Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l’impresa utilizzatrice recupera dall’Agenzia per il Lavoro le somme corrispondenti allo sgravio che quest’ultima ha ottenuto.

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ALTRE AGEVOLAZIONI

Incentivi per l’assunzione di lavoratori — DONNE e UOMINI — disoccupati da 24 mesi (Legge 407/90)

LAVORATORE
Lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi.
DATORE DI LAVORO
Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione.
CONTRATTO
Assunzione a tempo indeterminato anche part-time.
Lo sgravio è ammesso anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, nel caso in cui il lavoratore avrebbe avuto un’anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi se il rapporto fosse cessato invece di essere trasformato. L’incentivo spetta anche per assunzione o trasformazione a scopo di somministrazione.
INCENTIVI
Benefici contributivi:
– per le imprese diverse da quelle artigiane riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi;
– per le imprese artigiane, e per tutte quelle operanti nel Mezzogiorno, riduzione del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi.
Dall’agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti.
ESCLUSIONI
L’incentivo non spetta:
– quando l’assunzione è effettuata in sostituzione di lavoratori dipendenti dalla stessa impresa licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, nei 6 mesi precedenti. Tale divieto non si applica trascorsi 6 mesi dal licenziamento o dalla sospensione;
– se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
– se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
– se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva.

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ALTRE AGEVOLAZIONI

Lavoro occasionale accessorio

COS’E’
Prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali.
Il pagamento avviene attraverso “buoni lavoro” (voucher).
Il valore netto di un voucher da 10 € nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50 € e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento.
Sono garantite la copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL.
LAVORATORI
Pensionati, studenti durante i periodi di vacanza, percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito, lavoratori in part-time, altre categorie di prestatori, prestatori extracomunitari.
DATORE DI LAVORO
Committenti – cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale – possono essere:
• famiglie;
• enti senza fini di lucro;
• soggetti non imprenditori;
• imprese familiari;
• imprenditori agricoli;
• imprenditori operanti in tutti i settori;
• committenti pubblici.
Rapporto diretto tra committente e prestatore.
SETTORI
In seguito alle disposizioni introdotte dalla Legge di riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012), entrata in vigore il 18 luglio 2012, è possibile utilizzare i buoni lavoro in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori.
Per il settore agricolo possono essere utilizzati solo da committenti con volume d’affari superiore a 7.000 € l’anno.
LIMITI ECONOMICI (PRESTATORE)
Max 5.000 € netti l’anno (6.667 € lorde). Per i percettori il limite è di 3.000 € netti l’anno (4.000 € lordi).
Max 2.000 € netti (2.666 lordi) per ciascun committente se imprenditore commerciale.
Elaborato Segeda s.r.l.
Rag. Enrico Spina
Consulente del Lavoro
Milano
Tel. per maggiori INFO 0248196153 0248022444