Lavoro
LAVORO
LA GESTIONE DELE AUTO CONCESSE IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI
Una fattispecie che ricorre molto di frequente nella prassi operativa delle imprese, e in taluni casi dei professionisti, è quella in cui l’azienda acquista un veicolo stradale a motore (ad esempio un’autovettura) per concederlo in uso al proprio dipendente, affinché questo lo utilizzi tanto per fini aziendali quanto per proprie esigenze personali (si parla in questo caso di “uso promiscuo”): tale ipotesi trova la sua disciplina, sotto il profilo delle imposte dirette, nel co.1 lett.b-bis) dell’art.164 del TUIR, così come, ai fini Iva, sono gli artt.3, 13 e 14 del Decreto Iva a regolare in modo esplicito tale fattispecie.
Non si tratta, in questa sede, del veicolo concesso in uso all’amministratore, per il quale valgono differenti considerazioni.
A fronte delle importanti agevolazioni riconosciute in questa fattispecie per entrambi i comparti impositivi (sia imposte dirette che Iva), la normativa fiscale richiede – affinché si realizzi l’ipotesi dell’uso promiscuo al dipendente - alcuni importanti adempimenti, che imprese e professionisti devono osservare al fine di non rischiare la perdita dei rilevanti vantaggi fiscali conseguiti.
Vedremo di seguito, anche in forma di rappresentazioni schematiche, i vantaggi recati da questa fattispecie, ma soprattutto le procedure che le imprese devono osservare per gestire correttamente la stessa.
Vantaggi fiscali PER IMPOSTE DIRETTE
Tutti i costi relativi all’acquisizione (acquisto, noleggio e leasing) e all’impiego dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (carburanti e lubrificanti, manutenzioni e riparazioni, sostituzioni di pneumatici, pedaggi autostradali, bollo, assicurazione) sono deducibili nel limite del 90%, in luogo dell’ordinaria percentuale del 40%. Un altro importante vantaggio (forse quello più rilevante per le autovetture di grossa cilindrata e quindi di costo elevato), rispetto alla fattispecie ordinaria, si rinviene nell’assenza di un qualsiasi limite massimo al valore del veicolo ai fini del calcolo della quota deducibile.
La prova della concessione in uso al dipendente
L’utilizzo da parte del dipendente deve essere dimostrato attraverso idonea documentazione: la C.M. n.48/E/98 individua nell’integrazione del contratto di lavoro, attraverso una clausola apposita, una soluzione idonea a fornire tale prova. Tuttavia, si ritengono valide anche altre procedure quali, ad esempio, la sottoscrizione da parte del datore di lavoro e del dipendente di un documento avente data certa.
L’utilizzo per la maggior parte del periodo d’imposta
Ai fini delle imposte dirette, la norma richiede che il veicolo venga concesso in uso al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta. In proposito debbono essere tenute presenti alcune regole che di seguito si riportano:
Attribuzione del compenso in natura (fringe benefit) al dipendente
La destinazione ad uso promiscuo a favore del dipendente dell’auto aziendale comporta, in capo al dipendente stesso, l’insorgere di un compenso in natura.
A tal fine l'art.51, co.4, lett.a), del TUIR stabilisce che, per le autovetture, gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso ed utilizzati promiscuamente dai dipendenti si assume quale valore imponibile del compenso in natura il 30% dell'importo, corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle pubblicate annualmente dall'Automobile Club d'Italia (ACI), al netto delle somme trattenute al dipendente o da questo corrisposte in cambio della possibilità di utilizzare anche per fini personali l'automezzo aziendale.
Calcolo del fringe benefit
Costo chilometrico
Tabella ACI
X
15.000 Km
Percorrenza convenzionale Riaddebito
Compresa l’Iva
X
30%
Imposta sul valore aggiunto
Le recenti modifiche apportate al decreto Iva dalla Legge Finanziaria 2008 hanno reso ulteriormente vantaggiosa l’ipotesi del veicolo concesso in uso promiscuo al dipendente anche sotto il profilo Iva.
Le nuove disposizioni vanno a regolare due distinte fattispecie, in particolare:
veicoli stradali a motore concessi gratuitamente in uso ai dipendenti (art.3);
veicoli stradali a motore concessi in uso ai dipendenti dietro richiesta di uno specifico corrispettivo (artt.13 e 14).
L’applicazione delle nuove disposizioni è stata precisata dal Dipartimento delle politiche fiscali che, con la risoluzione n.6/DPF del 20 febbraio 2008, ha chiarito che i veicoli a motore concessi in uso promiscuo ai dipendenti generano i seguenti riflessi sulla detrazione Iva, sul costo di acquisto e sulle spese di impiego:
concessione a titolo gratuito (fringe benefit in busta paga): è consentita la detrazione forfetaria al 40%, senza obbligo di effettuare alcun addebito di Iva a fronte della operazione (prestazione di servizi) gratuita;
concessione a titolo oneroso: è consentita la detrazione integrale al 100% dell’imposta (il veicolo si considera come utilizzato a fini esclusivamente professionali), accompagnata dall’obbligo di assolvere l’Iva su una base imponibile almeno pari a quella fissata dalle tabelle ACI in corrispondenza di una percorrenza convenzione di 4.500 Km annui (15.000 km considerati al 30%).
NUOVE ISPEZIONI IN AZIENDA, COME CAMBIANO
LE INDICAZIONI DEL MINISTERO
Il Ministero del Welfare ha diffuso il 18 settembre una nuova direttiva – c.d. direttiva Sacconi - sulle ispezioni sui luoghi di lavoro, che innova le modalità di svolgimento della vigilanza in azienda, privilegiando la sostanza sulla forma e con un occhio più attento alla collaborazione costruttiva con le aziende e i lavoratori, al fine di rendere tale attività un mezzo sempre più utile per contrastare il lavoro nero.
Tale direttiva verrà applicata dagli ispettori e tocca una serie di punti programmatici, riassunti nel seguente elenco:
non verranno più considerate le denunce anonime e le ispezioni verranno programmate territorialmente o per sito produttivo. Tale modalità più sistematica permetterà di effettuare accessi veloci e di maggior impatto per il contrasto al lavoro nero;
nel caso di denunce nominative del lavoratore, l’accesso in azienda sarà subordinato alla promozione di un tentativo di conciliazione giudiziale tra lavoratore e datore di lavoro. In ogni caso qualora le denunce, ancorché sottoscritte dal lavoratore, non siano circostanziate, non comportano l’obbligo per l’amministrazione di dare corso alla verifica. Uniche eccezioni: denunce penali; denunce di fenomeni di elusione particolarmente diffusi sul territorio; denunce che interessano più lavoratori dell’azienda;
maggiore utilizzo della diffida obbligatoria per permettere l’emersione guidata del lavoro nero;
il verbale di primo accesso, dove vengono indicate le circostanze riscontrate al momento dell’ingresso in azienda, deve essere sempre redatto e consegnato in originale all’ispezionato;
verrà predisposto, inoltre, dalla Direzione Generale un fac-simile di verbale di accertamento e notifica, che dovrà essere utilizzato dagli ispettori, che farà seguito a quello di primo accesso e conterrà gli esiti dell’ispezione;
la sospensione delle attività d’impresa potrà essere adottata normalmente con decorrenza dalle ore 12 del giorno successivo all’accesso ispettivo ovvero, nell’edilizia e in agricoltura, dalla cessazione dell’attività in corso che non può essere utilmente interrotta, salvo che non vi sia pericolo imminente o grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi, nel qual caso l’ordine di sospensione dovrà essere impartito con decorrenza immediata. Inoltre, la sospensione non potrà più essere applicata alle micro-imprese con unico lavoratore in nero;
per quanto riguarda le verifiche sulle collaborazioni a progetto (o co.co.co.) e associazioni in partecipazione con apporto di lavoro, potranno essere effettuate solo sui contratti non certificati; la stessa cosa vale anche per i contratti flessibili (tempo determinato, part-time, intermittente e occasionale). In entrambi i casi i contratti certificati potranno essere sottoposti a verifica solo a seguito di richiesta di intervento del lavoratore e dopo il fallimento del tentativo di conciliazione monocratica;
gli accertamenti sull’orario, oltre che delle indicazioni di legge, devono tener conto della contrattazione collettiva e aziendale applicata;
per gli appalti e subappalti le verifiche verranno effettuate in tutti i settori e non solo nell’edilizia e si concentreranno sui contratti non certificati;
per minori, donne, disabili e stranieri verranno organizzate apposite articolazioni del servizio ispettivo;
per quanto riguarda la sicurezza e la prevenzione della salute, gli ispettori non potranno evitare di segnalare situazioni dubbie al servizio sanitario territorialmente competente;
gli ispettori, grazie alla diffida accertativa, potranno tutelare in modo rapido i crediti patrimoniali dei lavoratori;
per i lavoratori che usufruiscono di sussidi e indennità pubbliche che implicano lo stato di disoccupazione, e vengono trovati a lavorare in nero, verrà fatto decadere il beneficio.
Tesserino di riconoscimento e rispetto della privacy
Ministero Lavoro - Interpello 03/10/2008 n. 41
Il Ministero del Lavoro con l'interpello n. 41/2008 ha stabilito che non vi è alcuna violazione della legge sulla protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003) se sul cartellino di riconoscimento utilizzato dai lavoratori nei cantieri edili, viene indicata anche la data di nascita oltre che nome e cognome del lavoratore e la ragione sociale dell'impresa.
Secondo il Ministero la normativa in materia di tesserini di riconoscimento risulta essere sotto ogni profilo, formale e sostanziale, rispettosa del principio di trattamento dei soli dati personali che siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati.
Il datore di lavoro paga gli abiti di lavoro
Cassazione - Sentenza 19/09/2008 n. 23897
Il lavoratore che per contratto è tenuto a svolgere la propria attività utilizzando specifici abiti di servizio, ha diritto al risarcimento del danno se ha dovuto provvedere autonomamente all'acquisto in caso di inadempimento del datore di lavoro (Cass. 19/09/2008 n.23897).
Infatti, spiegano i giudici di legittimità, se il contratto di lavoro prevede che una determinata prestazione vada adempiuta dal dipendente utilizzando abiti di lavoro, il costo di questi ultimi è a carico dell'azienda.
Se questa non vi provvede ed il lavoratore acquista a proprie spese abiti che per tipologia e foggia non avrebbe mai comperato al fine di adempiere alla propria obbligazione ha diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento datoriale consistente nel costo aggiuntivo incontrato per l'acquisto del particolare capo di abbigliamento.
IL LIBRO UNICO
Presentazione
Un solo libro sostituisce i libri paga e matricola e gli altri libri obbligatori dell'impresa : il libro unico del lavoro , istituito con gli articoli 39 e 40 del decreto-legge n. 112/2008 (convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133).
Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con la circolare n.20/2008 ha evidenziato e chiarito alcuni aspetti della disciplina; già in precedenza era intervenuto con il decreto ministeriale 9 luglio 2008, dettando un regime transitorio in base al quale, fino al periodo di paga relativo al dicembre 2008, i datori di lavoro potranno utilizzare i vecchi libri paga e presenze per assolvere agli obblighi di tenuta, registrazione ed esibizione del libro unico.
Il libro unico del lavoro ha la funzione di documentare ad ogni singolo lavoratore lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo stato occupazionale dell'impresa.
La nuova disciplina, semplificando la struttura di gestione dei rapporti di lavoro, in particolare riguardo alla tenuta dei libri in azienda, ha finalità di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso , oltre che di snellimento degli oneri burocratici ed economici gravanti sulle imprese.
Soggetti obbligati
Soggetti obbligati all'istituzione del libro sono tutti i datori di lavoro privati di qualsiasi settore, compresi i datori di lavoro agricoli, quelli dello spettacolo, dell'autotrasporto e marittimi, con la sola eccezione dei datori di lavoro domestici, che devono iscrivervi tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.
Non sono soggetti ad alcun obbligo in tema di tenuta del libro unico le società cooperative di produzione e lavoro (salvo che non istituiscano specifici rapporti di lavoro subordinato al proprio interno), l'impresa familiare per il lavoro del coniuge, dei figli e degli altri parenti o affini (con o senza retribuzione), le società e le ditte individuali del commercio che non occupino dipendenti.
Esentate le pubbliche amministrazioni, che provvedono alle registrazioni con i cedolini o ruoli di paga, elaborati per ciascun dipendente.
Il libro conterrà, oltre ai dati anagrafici, il codice fiscale, la qualifica, la retribuzione, l'anzianità, i rimborsi spese, le trattenute, le detrazioni spettanti, nonché le ore delle presenze compresi gli straordinari.
Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore copia delle scritturazioni effettuate, in tal modo adempie gli obblighi previsti dalla normativa.
Modalità di tenuta
La tenuta e la conservazione del libro unico deve essere svolta esclusivamente con i mezzi specificati dalla circolare : elaborazione a stampa meccanografica o laser dietro autorizzazione dell'Inail; supporti magnetici, senza obbligo di vidimazione, previa apposita comunicazione scritta alla direzione provinciale del lavoro competente.
L'unicità viene garantita da una numerazione sequenziale dei fogli, non essendo possibile suddividere il libro unico in sezioni distinte, mentre è ammessa l'elaborazione separata del calendario delle presenze.
Un'ulteriore modifica viene introdotta in tema di luogo della tenuta del libro unico. Salvo che la sede legale della ditta non coincida con quella operativa, il libro non deve più essere tenuto sul luogo di lavoro, potendo essere affidato, previa comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, a professionisti abilitati, associazioni di categoria o società capogruppo nei gruppi di imprese.
Non è più necessario, inoltre, tenere copie conformi del libro in sedi diverse da quella legale: infatti le nuove disposizioni obbligano a tenere un solo ed unico libro, anche in presenza di più sedi di lavoro, anche se stabili.
Nei casi in cui il lavoratore non percepisca alcuna retribuzione o compenso o non svolga la propria prestazione lavorativa (ad esempio perché lavoratore intermittente), la registrazione sul libro unico del lavoro deve essere effettuata solo in occasione della prima immissione al lavoro e, successivamente, per ogni mese in cui il lavoratore si trovi a svolgere l'attività lavorativa o a percepire compensi o somme, nonché al termine del rapporto stesso.
L 'impresa che sceglie di affidare la tenuta del libro ad un consulente esterno è sollevata da una serie di oneri poiché non deve più conservare nella sua sede (o nelle sedi) la copia, con conseguente eliminazione di tutti gli adempimenti connessi: vidimazione, dichiarazione di conformità, registrazioni, assistenza all'autorità ispettiva.
Anche l'impresa che gestisce al suo interno il libro unico del lavoro avrà benefici in termini di riduzione dei costi poiché:
• dovrà effettuare le registrazioni relative alle frequenze solo una volta al mese, e non più quotidianamente;
• non sarà più tenuta conservare il libro su supporto cartaceo;
• sarà obbligata a conservare il libro in archivio per soli 5 anni, non più per 10.
Nuova dichiarazione di assunzione
L'obbligo di consegna al lavoratore della dichiarazione di assunzione, che prima della riforma doveva contenere i dati di iscrizione nel libro matricola, ora è assolto consegnando al lavoratore copia della comunicazione obbligatoria inviata telematicamente o copia del contratto individuale di lavoro completo di tutte le informazioni necessarie.
La nuova disciplina comporta anche un'importante conseguenza sulla lotta al lavoro sommerso: essendo venuto meno l'obbligo di tenere il libro matricola e di iscrivere preventivamente, prima dell'immissione al lavoro, i lavoratori occupati nei documenti di lavoro, il personale ispettivo dovrà fondare l'accertamento della sussistenza di un impiego lavorativo in nero solo sulla effettuazione della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro previsto dalla L. 296/2006.
In caso di ispezione, i funzionari preposti inviteranno il datore di lavoro a fornire prova della avvenuta comunicazione obbligatoria preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, e successivamente l'esibizione del libro unico del lavoro.
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( Ministero del Lavoro )
Il regime transitorio
C'è tempo fino al 31 dicembre 2008 per uniformarsi alle nuove regole. Il libro unico diventerà obbligatorio dal 1° gennaio 2009: fino ad allora si potrà tenere il libro paga. Il libro matricola e il registro d'impresa sono invece abrogati dal 25 giugno
( Il sole 24 )
Edili: lo sgravio va recuperato con la denuncia di gennaio 2009
INPS - Circolare 07/10/2008 n. 89
L'INPS, con la circolare 07/10/2008, n. 89, ha ricordato che i datori del settore edile interessati alla fruizione dello sgravio contributivo dell'11,50% per l'anno 2008, dovranno procedere al recupero con la denuncia contributiva del 16 gennaio 2009.
In particolare le aziende per le operazioni di conguaglio, opereranno come segue:
- calcoleranno l'importo complessivo del beneficio contributivo spettante per il mese a cui si riferisce la denuncia e lo esporranno nel quadro "D" del DM10, con il già previsto codice "L206";
- determineranno l'ammontare complessivo della riduzione contributiva spettante - ove non già operata - per i periodi di paga pregressi, in ogni caso non anteriori a "gennaio 2008", e lo indicheranno nel quadro "D" del DM10, accompagnato dal già previsto codice "L207".
Condizione per la fruizione del beneficio, ricorda l'istituto previdenziale, è l'invio della dichiarazione di responsabilità attestante l'assenza di condanne pa ssate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza nei 5 anni precedenti.
Si coglie l'occasione per ricordare che l'articolo 1, c. 51 della legge n. 247/2007, modificando l'originario testo del decreto legge n. 244/1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 341/1995, ha reintrodotto in maniera stabile, a decorrere dall'anno 2008, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall'articolo 29 della citata legge n. 341/1995.